Prima casa: il termine biennale per la vendita non preclude il diritto al credito d’imposta

Il tema dell’agevolazione “prima casa” e nello specifico la modifica normativa del termine per rivendere l’abitazione agevolata pre-posseduta e il diritto al credito d’imposta, sono i temi trattati dall’Agenzia delle entrate in una nuova risposta a interpello (Agenzia delle entrate, risposta 10 settembre 2025, n. 238).

L’Istante espone la seguente situazione:

– nel 2003, ha acquistato, insieme al futuro coniuge, un immobile per il 50% ciascuno, fruendo dell’agevolazione “prima casa” e versando un’imposta di registro del 3%, pari complessivamente a euro 1000.
– Nel 2011, il coniuge è deceduto. La sua quota del cinquanta per cento della “prima casa” è stata ereditata per metà dall’Istante e per l’altra metà dal figlio minorenne e fiscalmente a carico dell’Istante.

– Nel 2024, l’Istante ha acquistato una nuova “prima casa” in un altro comune, corrispondendo l’IVA con aliquota del 4%, impegnandosi a vendere la precedente abitazione entro un anno, termine che è stato successivamente esteso dalla Legge di bilancio 2025 a due anni dal nuovo acquisto, quindi entro il 2026.

Considerando quanto premesso, l’Istante chiede di poter recuperare in sede di dichiarazione dei redditi (730/2025 redditi 2024) il credito d’imposta per riacquisto prima casa non utilizzato nell’acquisto della nuova prima casa perché soggetta ad IVA», per un ammontare di euro 1000.

 

L’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata del 2% ai fini dell’imposta di registro per l’acquisto di case di abitazione (non categorie A/1, A/8 e A/9), purché ricorrano le condizioni della Nota II-bis.

Il comma 4-bis della Nota II-bis (introdotto dalla Legge di stabilità 2016 e modificato dalla Legge di bilancio 2025) consente di fruire delle agevolazioni “prima casa” anche se l’acquirente possiede già un’altra abitazione acquistata con la medesima agevolazione, a condizione che quest’ultima venga alienata entro due anni dalla data del nuovo acquisto.

Il nuovo termine di due anni per l’alienazione è applicabile anche agli acquisti per i quali il precedente termine di un anno era ancora pendente al 31 dicembre 2024.

 

Il credito d’imposta, invece, è disciplinato dall’articolo 7 della Legge n. 448/1998, che lo attribuisce ai contribuenti che acquisiscono un’altra “prima casa” entro un anno dall’alienazione del precedente immobile agevolato. L’ammontare del credito non può superare l’imposta di registro o l’IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato, né l’imposta di registro o l’IVA dovuta per il nuovo acquisto agevolato.

Anche se tale articolo 7 prevede l’acquisto successivo all’alienazione, l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto l’applicabilità del credito d’imposta anche nella fattispecie inversa (nuovo acquisto che precede la vendita della precedente abitazione agevolata) a seguito dell’introduzione del comma 4-bis.

Il maggior termine di due anni per la rivendita (Legge di bilancio 2025) non pregiudica il diritto al credito d’imposta per il nuovo acquisto, a condizione che l’immobile preposseduto sia alienato entro tale termine.

La mancata alienazione dell’abitazione agevolata preposseduta entro i due anni comporta la decadenza dall’agevolazione “prima casa” fruita per il riacquisto e, di conseguenza, la perdita del diritto al credito d’imposta.

 

Il credito d’imposta può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto e non dà luogo a rimborsi. È un credito personale e compete al contribuente che abbia alienato un immobile da lui stesso acquistato con agevolazione “prima casa”.

Un soggetto che abbia alienato un’abitazione pervenutagli per donazione o successione, anche se originariamente acquistata dal donante o de cuius con le agevolazioni, non può avvalersi del beneficio.
Qualora l’immobile alienato o quello acquisito siano in comunione, il credito d’imposta deve essere imputato agli aventi diritto, rispettando la percentuale della comunione.

La data di acquisizione del credito, ai fini dell’imposta di registro, si individua nella data di stipula dell’atto relativo al nuovo acquisto agevolato.
Può essere utilizzato nella prima dichiarazione IRPEF successiva al nuovo acquisto o nella dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto.

 

Pertanto, nel caso di specie, l’Istante matura il diritto al credito d’imposta con l’acquisto agevolato del secondo immobile avvenuto nel 2024 e può utilizzarlo a condizione che l’immobile pre-posseduto sia alienato entro due anni dal nuovo acquisto agevolato (entro il 2026). La quota del figlio minorenne non rileva per il credito personale dell’Istante.

Commercialisti: al via la riforma dell’ordinamento della professione

Approvato un disegno di legge di delega al governo su proposta del Ministro della giustizia (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 11 settembre 2025, n. 141).

Nella seduta dell’11 settembre 2025, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, ha concluso l’esame e ha approvato il disegno di legge di delega al governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

Il provvedimento persegue l’obiettivo di riorganizzare le attività professionali e a valorizzare i profili multidisciplinari della categoria dei commercialisti ed esperti contabili, al fine di rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato.

Il governo è delegato a riordinare le attività professionali, distinguendo quelle riservate per legge da quelle che connotano tipicamente la professione nell’ambito tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e giuslavoristico.

Viene prevista la revisione della disciplina del tirocinio, con la possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi, triennale per gli esperti contabili e magistrale per i commercialisti, al fine di ridurre i tempi per l’abilitazione e favorire un accesso più rapido al mondo del lavoro.

Vengono introdotte misure per definire una disciplina specifica per le società tra professionisti, regolamentandone l’iscrizione all’albo e il funzionamento, in linea con gli obiettivi di semplificazione e innovazione.

Infine, viene rafforzato l’obbligo di aggiornamento professionale per gli iscritti, con particolare attenzione alle nuove materie emergenti, come la crisi d’impresa.

Bonus psicologo 2025: istruzioni per la presentazione delle domande

Dall’anno 2025 i beneficiari del Bonus psicologo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda decadranno automaticamente dal beneficio (INPS, circolare 11 settembre 2025, n. 124). 

Si tratta della novità introdotta a partire dall’anno in corso dall’articolo 6 del Decreto interministeriale del 10 luglio 2025 che definisce le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo per l’annualità 2025, individuando le quote spettanti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige delle risorse per l’anno 2024 e 2025.

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, rende nota la predetta novità e, nel contempo, fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle domande, dopo aver riepilogato i requisiti per accedere al Bonus e la misura dello stesso.

 

Il Bonus prevede un contributo fino a 50 euro per seduta, differenziato in base all’ISEE:

 

–        massimo 1.500 euro per ISEE inferiore a 15.000 euro;

–        massimo 1.000 euro per ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro;

–        massimo 500 euro per ISEE tra 30.000 e 50.000 euro.

 

Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti devono essere in possesso di un ISEE valido e di valore non superiore a 50.000 euro.

 

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dal 15 settembre al 14 novembre 2025, esclusivamente per via telematica, tramite il servizio dedicato.

 

In particolare, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, attraverso una delle seguenti modalità:

 

portale web dell’Istituto, direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS ed eIDAS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;

 

Contact Center Multicanale. 

 

Il contributo verrà erogato direttamente a favore dei professionisti che abbiano effettuato le sedute, secondo le modalità da essi indicate. Non sono previsti rimborsi diretti ai beneficiari.

 

A seguito della novità introdotta dal citato articolo 6 del D.I., relativa all’effettuazione della prima seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda, i professionisti devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta e comunque entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni.

 

Per i beneficiari che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda scatta la decadenza automatica dal beneficio e, in tal caso, è previsto un unico scorrimento delle graduatorie.

CIPL Edilizia Industria Messina: siglato il verbale di accordo per l’EVR 2025 

Confermato al 3% l’EVR 2025 per i lavoratori edili di Messina

Lo scorso 1° settembre le Organizzazioni sindacali Fenea-Uil Tirrenica Messina, Filca-Cisl Messina, Fillea-Cgil e l’Associazione datoriale Ance Messina hanno siglato il verbale di accordo per la determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione per il triennio 2022-2024, da corrispondersi nel 2025.

Ai fini della determinazione del suddetto EVR sono stati confrontati i dati della Cassa Edile di Messina con i 4 parametri territoriali definiti dal CCNL di settore quali: numero lavoratori iscritti alla cassa edile, massa salari denunciata, massa salari versata e rapporto tra massa salari denunciata e massa salari versata. Tali parametri hanno, ciascuno, un peso del 25% sul risultato complessivo.

La verifica dei dati del triennio 2022-2024, confrontati con i dati del triennio precedente 2021-2023, hanno mostrato esito positivo per 3 parametri su 4.

Di conseguenza  l’EVR resta determinato nella misura pari al 3% dei minimi retributivi in vigore al 1° marzo 2022.

L’importo a titolo di EVR è calcolato sulla base delle ore effettivamente lavorate e sulla base dei risultati delle verifiche territoriali e aziendali condotte annualmente. Tale importo viene corrisposto con la mensilità di settembre 2025.

Per quanto riguarda la verifica aziendale, per accedere all’EVR, le imprese devono ottenere un risultato positivo in 2 parametri aziendali indicati (ore di lavoro denunciate alla Cassa Edile e volume d’affari Iva). Nell’ipotesi in cui i 2 parametri aziendali risultino entrambi pari o positivi, l’azienda è tenuta ad erogare l’importo a titolo di EVR nella misura del 3%. Nell’ipotesi in cui entrambi i parametri risultino negativi tale importo non viene erogato.

Infine, nell’ipotesi di un solo parametro positivo l’EVR viene erogato in misura ridotta e sulla base di una particolare procedura prevista dal verbale di accordo e che coinvolge la Cassa Edile, le Rappresentanze sindacali aziendali, ove costituite, ed eventualmente anche le OO.SS.

Le Parti sociali, infine, si danno appuntamento entro marzo 2026 per discutere circa la verifica del triennio 2023-2024-2025 sul triennio 2022-2023-2024.

 

CCNL Funzioni Locali: nuovo incontro per il rinnovo contrattuale

Rinnovo CCNL 2022-2024: le nuove proposte di Aran e le riserve sindacali

Lo scorso 9 settembre si è svolto l’incontro tra le OO.SS. e l’Associazione datoriale Aran per la prosecuzione delle trattative di rinnovo del CCNL di settore per il periodo 2022-2024.

Come riportato in un comunicato della Fp-Cgil, l’Aran ha presentato nuove proposte tra cui la valorizzazione dei vice segretari negli incarichi di EQ negli enti privi di dirigenza; il trattamento del personale convenzionato tra enti; l’incremento del fondo straordinario negli enti senza dirigenza e l’indennità di servizio esterno.

Le  Organizzazioni sindacali hanno espresso riserve sulle risorse stanziate per il rinnovo contrattuale e hanno avanzato riflessioni critiche su diverse questioni, come le disparità di trattamento economico tra il personale a tempo parziale incaricato di EQ e quello impiegato nello scavalco in eccedenza; l’impossibilità di aumento del fondo straordinario a carico del salario accessorio e la necessità di risorse aggiuntive e la contestazione dell’abolizione del limite minimo di 1,00 euro per le indennità di servizio esterno.

Infine, i Sindacati hanno ribadito la necessità di soluzione alla disparità di trattamento economico durante le ferie e la previsione di titoli equivalenti alla laurea per accedere all’area dei funzionari.

Il prossimo tavolo di confronto è stato fissato per il 2 ottobre 2025.

Il cambiamento del Codice ATECO 2025 non causa cessazione del CPB se l’attività rimane invariata

L’Agenzia delle entrate chiarisce se il cambiamento del codice ATECO dovuto all’aggiornamento ATECO 2025 causa la cessazione del Concordato Preventivo Biennale (Agenzia delle entrate, risposta 10 settembre 2025, n. 236).

L’Agenzia delle entrate esamina la situazione di un’azienda che opera come agente plurimandatario di commercio nel settore del noleggio di autoveicoli, fungendo da intermediario nella stipula di contratti di noleggio a lungo e breve termine e percependo commissioni. Poiché l’attività non era specificamente prevista nelle precedenti tabelle ATECO, l’istante utilizzava il codice ATECO generico 45.11.02 a cui era associato il modello ISA CM09U.

Con l’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025, un nuovo codice più appropriato, il 77.51.00, è stato creato per la sua attività di intermediazione, al quale è associato il modello ISA EG61U.

L’istante sta valutando di aderire al Concordato Preventivo Biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e, dunque, il suo dubbio riguarda l’applicazione dell’articolo 21, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 13/2024, che prevede la cessazione del CPB se il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella precedente.

 

L’Agenzia ricorda che l’articolo 21 del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce la cessazione del CPB se il contribuente modifica l’attività, ma non se per le nuove attività è previsto l’applicazione del medesimo ISA.
Già nella circolare n. 18/E/2024 e nelle FAQ del 28 maggio 2025, l’Agenzia chiarisce che il cambio del codice attività dovuto all’aggiornamento della classificazione ATECO 2025 non rileva ai fini della cessazione del CPB, anche se ne deriva l’applicazione di un diverso ISA, in quanto non è una modifica sostanziale dell’attività effettivamente esercitata.  Ne deriva che:

  • se l’attività nel biennio concordatario corrisponde a quella precedente, la cessazione non si verifica;
  • se l’attività viene modificata, ma l’ISA applicabile rimane il medesimo, la cessazione non si verifica;
  • la cessazione non si verifica per il cambio del codice attività dovuto all’aggiornamento ATECO 2025, anche se comporta un diverso ISA, perché non configura un cambiamento sostanziale dell’attività.

Inoltre, la risoluzione n. 24/E/2025 stabilisce che, a partire dal 1° aprile 2025, gli operatori devono utilizzare i nuovi codici ATECO negli atti e nelle dichiarazioni. L’adozione di ATECO 2025 non comporta obbligo di presentare dichiarazione di variazione dati immediata, ma va fatto alla prima dichiarazione di variazione o se richiesto da specifiche normative. Per le dichiarazioni IVA 2025, è consentito indicare sia i codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022) che i nuovi ATECO 2025, con un’indicazione nella casella “Situazioni particolari”.

 

Pertanto, nel presupposto che l’attività effettivamente svolta non sia modificata, l’istante dovrà utilizzare, già a partire dal 1° aprile 2025 (data di entrata in vigore della nuova classificazione ATECO), il nuovo codice attività 77.51.00 (associato all’ISA EG61U). Il codice precedentemente utilizzato dall’istante (45.11.02, confluito nel 47.92.21, associato all’ISA DM09U) non dovrà essere usato. A differenza della dichiarazione annuale IVA 2025, per la dichiarazione annuale delle imposte sui redditi (Modello Unico 2025) relativa al periodo d’imposta 2024, che sarà presentata dopo il 1° aprile 2025, deve essere utilizzato il nuovo codice ATECO 77.51.00 (cui è associato l’ISA EG61U).

Pensioni all’estero 2025-2026: al via la seconda fase dell’accertamento in vita

Dal 17 settembre saranno coinvolti i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania (INPS, messaggio 9 settembre 2025, n. 2624).

L’INPS informa che dal prossimo 17 settembre 2025 verrà avviata da Citibank N.A. la seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania (esclusi i Paesi scandinavi e dell’Est Europa già interessati dalla prima fase).

Nel caso l’attestazione non sia presentata, il pagamento della rata di febbraio 2026, se possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2026, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2026.

Sono esentati dall’accertamento i pensionati:

– residenti in Germania e Svizzera con accordi telematici già attivi;
– i cui dati sono oggetto di scambi telematici con la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) francese;
– residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des pensions (SFP);
– residenti in Australia, i cui dati sono oggetto di scambi telematici con il Centrelink australiano;
– i cui dati sono oggetto di scambi telematici con le istituzioni previdenziali olandesi;
– che hanno ritirato personalmente almeno una pensione presso Western Union;
– con rate già sospese.

Inoltre, il messaggio in commento fornisce le indicazioni e le modalità affinché i pensionati possano fornire la prova di esistenza in vita e verificare lo stato delle pratiche. 

Carta “Dedicata a te” 2025: le liste dei beneficiari

Dal 10 settembre aperto l’applicativo web per i comuni (INPS, messaggio 9 settembre 2025, n. 2623).

Dopo il recente messaggio n. 2519/2025, l’INPS torna sul tema della “Carta Dedicata a te” comunicando che, d’intesa con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), oggi 10 settembre 2025 alle ore 14.00, nell’applicativo web per i comuni, sarà aperto il servizio in cui sono inserite le liste dei beneficiari per l’erogazione del contributo per l’annualità 2025.

L’Istituto segnala che i comuni possono accedere all’applicativo web tramite il sito istituzionale dell’INPS, nell’area tematica “Accesso ai servizi “l’INPS e i Comuni”, al menu “Servizi al cittadino”, selezionando la voce “Servizi” e poi “Carta dedicata a te”.

Gli operatori comunali possono accedere previa specifica abilitazione al servizio, da richiedere con le modalità indicate nel citato messaggio n. 2519/2025. Una volta effettuato l’accesso all’applicativo web, dalla home page del sito istituzionale, gli stessi operatori possono visualizzare le liste dei beneficiari selezionati e selezionabili individuati tra i soggetti in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento.

I comuni devono provvedere a consolidare, inderogabilmente, le liste dei beneficiari entro le ore 14.00 del 9 ottobre 2025, data di chiusura definitiva dell’applicativo web.  

Come per le precedenti annualità della “Carta dedicata a te”, i responsabili delle strutture territoriali dell’INPS avranno cura di dare massima priorità alle richieste di abilitazione presentate dai comuni per l’accesso all’applicativo web, fornendo il supporto tecnico necessario per consentire agli operatori comunali il completamento delle attività nei tempi previsti.

 

 

Auto aziendali elettriche: l’Agenzia chiarisce la tassazione delle ricariche presso colonnine pubbliche

L’Agenzia delle entrate si occupa di chiarire un dubbio sollevato da una società relativamente al trattamento fiscale delle auto elettriche o ibride concesse in uso promiscuo ai dipendenti e alle ricariche presso colonnine pubbliche, ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 10 settembre 2025, n. 237).

La Società intende rinnovare il proprio parco auto introducendo veicoli elettrici e ibridi plug-in. Attualmente, per i dirigenti che utilizzano auto a combustione in uso promiscuo, le spese di carburante per uso privato (entro un limite annuo) sono coperte dalla Società tramite una card e considerate esenti perché incluse nel valore convenzionale ACI già tassato. Se il limite viene superato, l’eccedenza è addebitata al dirigente tramite fattura.
Per evitare disparità e incentivare veicoli meno inquinanti, la Società vuole estendere le stesse condizioni ai dipendenti che scelgono auto elettriche o ibride plug-in. A questi dipendenti verrà fornita una card per la ricarica presso colonnine pubbliche, con addebito del costo alla Società. I dipendenti dovranno comunicare i chilometri aziendali per distinguere quelli privati. In caso di superamento di un limite annuo di chilometri privati, la Società addebiterà al dipendente, tramite fattura, l’importo del costo chilometrico dell’elettricità eccedente il limite, calcolato come costo totale del rifornimento diviso i chilometri percorsi nel periodo di riferimento.
La Società chiede di sapere se, in qualità di sostituto d’imposta:

– la card per la ricarica elettrica, anche per uso privato, non generi reddito tassabile per i dipendenti, poiché il valore della ricarica è già incluso nella determinazione forfetaria del benefit tassabile fissata dall’ACI;

– l’importo addebitato al dipendente per il superamento del limite di chilometri per uso privato possa essere decurtato dai valori convenzionali ACI ai fini dell’individuazione del valore del benefit tassabile.

 

L’Agenzia ribadisce che il reddito di lavoro dipendente è “onnicomprensivo” (articolo 51, comma 1, TUIR), includendo beni e servizi forniti dal datore di lavoro. Tuttavia, l’Articolo 51, comma 4, lettera a) introduce una deroga specifica per i veicoli in uso promiscuo, stabilendo una determinazione forfetaria del valore tassabile basata sui costi chilometrici ACI. La percentuale applicabile a tale valore varia a seconda della tipologia di alimentazione (50% per autoveicoli standard, 10% per veicoli elettrici puri, 20% per ibridi plug-in, per contratti dal 1° gennaio 2025, salvo specifiche eccezioni transitorie).

 

L’Agenzia chiarisce che la determinazione basata sulle tabelle ACI è totalmente forfetaria e prescinde dagli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla percorrenza reale. È irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico alcuni elementi della base di commisurazione del costo ACI. Eventuali altri beni o servizi forniti (es. immobile per custodire il veicolo) devono essere valutati separatamente. Tuttavia, se il dipendente corrisponde delle somme per l’uso promiscuo del veicolo, queste devono essere sottratte dal valore presuntivo stabilito dal legislatore.

 

Nella risposta n. 421/2023, l’Agenzia aveva chiarito che nell’ipotesi in cui il datore di lavoro provveda al rimborso delle spese di energia elettrica sostenute dal dipendente per la ricarica effettuata, presso la propria abitazione, dell’autoveicolo concesso in uso promiscuo, detto rimborso concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente in quanto lo stesso non rientra tra i fringe benefit forniti dal datore di lavoro, ma costituisce un rimborso monetario di spese sostenute dal lavoratore.

 

Pertanto, riguardo al primo quesito sulla card per la ricarica elettrica, poiché le tabelle ACI considerano l’elettricità come “carburante” nel calcolo del costo chilometrico per i veicoli elettrici e ibridi plug-in, la fornitura di energia elettrica per la ricarica da parte del datore di lavoro (anche tramite card per colonnine pubbliche, entro un certo limite annuo) non genera reddito imponibile per il dipendente. Questo perché il costo è già considerato nella determinazione forfetaria del valore ACI, a prescindere dall’utilizzo aziendale o privato del veicolo

 

Riguardo al secondo quesito, sull’addebito al dipendente per il superamento del limite, l’Agenzia spiega che la determinazione del valore da assoggettare a tassazione è forfetaria e prescinde dai costi effettivi sostenuti dal dipendente. Di conseguenza, le somme addebitate al dipendente per l’energia elettrica utilizzata per l’uso privato del veicolo non possono essere portate in diminuzione del valore forfetario del veicolo determinato dalle tabelle ACI, e quindi non possono abbattere il valore del fringe benefit tassabile ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir. Tali somme, invece, dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.

CIRL Edilizia Artigianato Piemonte: siglato l’accordo per l’EVR 2025



Con 4 parametri positivi, stabilito al 3,2% l’EVR 2025 per l’Edilizia Artigiana in Piemonte


L’8 agosto 2025 le Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl del Piemonte, Fillea-Cgil Torino e Piemonte e le Associazioni datoriali Confartigianato Imprese Piemonte Costruzioni, CNA Piemonte-Unione Costruzioni, Fiae-Casartigiani Piemonte hanno siglato l’accordo per la determinazione annuale dell’EVR per l’anno 2025.


Ai fini della determinazione del suddetto Elemento Variabile della Retribuzione le Parti Sociali hanno verificato l’andamento del settore edile artigiano nel periodo 1° gennaio 2025-31 dicembre 2025 con riferimento ai dati del triennio 2024-2023-2022 confrontati con quelli del triennio precedente 2023-2022-2021.


La verifica dei parametri territoriali considerati, con esito di 4 indicatori positivi e 1 negativo, ha evidenziato le condizioni favorevoli alla corresponsione dell’EVR nella misura pari al 3,2%.


Ogni impresa, dopo aver verificato i propri parametri aziendali, potrà inviare la documentazione alla Cassa Edile di riferimento territoriale entro il 31 ottobre 2025. Gli importi dell’EVR 2025 saranno erogati con la retribuzione di settembre 2025.


Infine, gli arretrati maturati da gennaio ad agosto 2025 saranno erogati entro le competenze di dicembre 2025 in un’unica soluzione o, come prevede l’allegato C dell’accordo, in 4 tranches.


EVR per le province di Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli, Torino


































Livello Minimo 8.8.2025 EVR 2025
2.147,21 68,71
1.912,08 61,19
1.593,54 50,99
1.485,23 47,53
1.381,22 44,20
1.239,90 39,68
1.062,30 33,99

Per la sola Provincia di Alessandria l’erogazione dell’EVR 2025 si rimanda a successivo accordo tra le Parti da definirsi entro settembre 2025.